Statuto›Titolo II
Art. 12
In vigore dal 7 set 1890
Senza la presentazione del libretto non potrà farsi operazione di deposito, nè chiedersi restituzione di somme.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-12