StatutoTitolo II

Art. 8

In vigore dal 7 set 1890
I libretti saranno a richiesta dei depositanti, liberi o condizionati e sempre nominativi. Saranno distinti in due serie diverse e porteranno un numero progressivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3882#art-s-8

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