StatutoTitolo I

Art. 5

In vigore dal 7 set 1890
Ove per qualsiasi titolo, pervengano alla cassa beni stabili, dovranno questi essere venduti entro un termine non più lungo di anni dieci ai sensi della legge 15 luglio 1888. Saranno per la detta vendita serbate le forme per gli incanti come per i beni dello Stato.
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