Statuto›Titolo V
Art. 23
In vigore dal 13 ago 1890
Compete più particolarmente al direttore:
Eseguire o far eseguire le deliberazioni del consiglio e della società, che riguardano il suo ufficio e che debbono perciò essergli partecipate dal segretario;
Spedire gli affari di ordinaria amministrazione;
Trattare ed istruire quelli sui quali deve deliberare il consiglio;
Rappresentare la medesima in giudizio e fuori di giudizio nei rapporti sia con privati, sia con le autorità pubbliche; provvedere in unione ai censori, alla sicurezza del movimento e della custodia dei fondi di cassa e dei valori in portafoglio;
Tenere la corrispondenza;
Stipulare i contratti a tenore delle deliberazioni del consiglio;
Compilare annualmente il rendiconto dell'amministrazione e presentarlo al consiglio;
Ritenere presso di sè i libretti da consegnarsi ai depositanti e rimetterli al ragioniere nel numero occorrente facendone risultare da note in doppio;
Depositare nell'archivio della cassa i documenti comprovanti i crediti della medesima dei quali si terrà un inventario e non potranno essere asportati che per causa di servizio, salvo autorizzazione del consiglio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-23