StatutoTitolo V

Art. 22

In vigore dal 13 ago 1890
Il direttore ha il governo della cassa, e soprintende a tutti i servizi della medesima; tutti gli impiegati sono sotto la sua immediata dipendenza.
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Art. 22 Che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio e depositi di Pescia. — Testo vigente | Portale Normativo