Statuto›Titolo V
Art. 25
In vigore dal 13 ago 1890
Il direttore quando ne abbia ricevuta facoltà dal consiglio, può nei limiti di tempo e di somma, e nei modi che gli saranno stati prescritti, eseguire gli impieghi dei fondi disponibili, mano a mano che gli si presenterà l'occasione di farlo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-25