Statuto›Titolo IV
Art. 21
In vigore dal 13 ago 1890
Il consiglio nomina gli impiegati della cassa sulla proposta del direttore: cioè un ragioniere, un cassiere, il quale deve prestare cauzione nei modi e misura stabiliti dal consiglio, e gli aiuti che crederà opportuni; ne determina il numero, le attribuzioni, gli stipendi, le cauzioni; li promuove, li colloca a riposo, ed assegna loro, alle loro vedove o figli minori, le pensioni da liquidarsi a tenore del regolamento relativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-21