Statuto›Titolo IV
Art. 19
In vigore dal 13 ago 1890
Compete più particolarmente al consiglio di deliberare:
Sull'impiego dei fondi disponibili, sulle disdette, sulle proroghe e sulle procedure;
Sulle liti da sostenersi nell' interesse della cassa, sia la medesima attrice o convenuta;
Sugli stanziamenti di spese, che non siano d' ordinaria amministrazione;
Sui sistemi di scrittura e sui modi di compilare i bilanci;
Sulla misura sia del frutto passivo da corrispondersi tempo per tempo sui risparmi e sui depositi, sia del frutto attivo da percepirsi sui capitali impiegati.
Tali variazioni non potranno avere effetto che un mese dopo la pubblicazione del relativo avviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-19