StatutoTitolo IV

Art. 18

In vigore dal 13 ago 1890
Il consiglio amministra la cassa, esamina tutti gli affari che per la loro importanza escono dai limiti dell'amministrazione ordinaria e dell' andamento dei servizi, e delibera, sentito il direttore, che ha voto soltanto consultivo. Presenta annualmente alla società, non più tardi del mese di febbraio, insieme al bilancio dell' anno precedente, una relazione illustrativa.
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Art. 18 Che approva il nuovo statuto della cassa di risparmio e depositi di Pescia. — Testo vigente | Portale Normativo