StatutoTitolo III

Art. 17

In vigore dal 13 ago 1890
Vacando per qualsiasi causa alcuna delle cariche il socio eletto in sostituzione rimane in carica tanto tempo, quanto avrebbe dovuto rimanere in ufficio il suo predecessore. Qualora si renda vacante un posto di amministratore gli altri amministratori possono provvedere alla surrogazione del mancante sino alle prossime elezioni suppletive, deliberando con la presenza dei due terzi ed a maggioranza assoluta di voti.
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