Statuto›Titolo III
Art. 15
In vigore dal 13 ago 1890
I censori rimangono in ufficio tre anni e ne escono a turno uno per anno, secondo il loro ordine di nomina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-15