Statuto›Titolo V
Art. 24
In vigore dal 13 ago 1890
Il direttore col concorso del cassiere e di uno dei consiglieri e sotto la loro responsabilità, dovrà ritirare dalla cassa a mano tutti i danari eccedenti l' importare delle cauzioni prestate. A questo effetto tutto il danaro ed i valori eccedenti tali cauzioni dovranno essere custoditi in altra cassa a tre chiavi, affidate al direttore, al cassiere ed a uno fra i sette componenti il consiglio di amministrazione a turno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-24