StatutoTitolo V

Art. 28

In vigore dal 13 ago 1890
Per i casi di assenza o d' impedimento precario il direttore titolare, appena entrato in uffizio, designa al consiglio un supplente di sua fiducia che lo sostituisca.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-28

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