Statuto›Titolo V
Art. 28
In vigore dal 13 ago 1890
Per i casi di assenza o d' impedimento precario il direttore titolare, appena entrato in uffizio, designa al consiglio un supplente di sua fiducia che lo sostituisca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-28