StatutoTitolo VI

Art. 32

In vigore dal 13 ago 1890
Spetta ai censori di seguire costantemente l' andamento dell' amministrazione; di assicurarsi della continua e scrupolosa osservanza dello statuto e dei regolamenti, di sorvegliare il movimento e lo stato di cassa e quello dei valori in portafoglio; di eseguire nel corso dell' anno coll'intervento del direttore, almeno due revisioni improvvise alla cassa ed al portafoglio, oltre quella da farsi al 31 dicembre di ogni anno, per constatare la consistenza tanto del contante, quanto dei valori alla fine di ciascun esercizio, di riferire al consiglio su quanto possa emergere di importante dalle loro ispezioni, di proporgli quei miglioramenti che credono utili tanto nell'amministrazione, quanto nei sistemi di scrittura, finalmente di rivedere gli annui bilanci e curarne la presentazione alla società con una relazione scritta, in cui esporranno quanto ravvisino meritevole di rilievo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo