Statuto›Titolo VI
Art. 35
In vigore dal 13 ago 1890
I censori possono disimpegnare le loro funzioni sia collettivamente e per turno, ma nei rapporti colla società e col consiglio di amministrazione, le loro comunicazioni devono sempre avere la forma di rappresentanze collegiali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-35