Statuto›Titolo VI
Art. 34
In vigore dal 13 ago 1890
Per l'esercizio delle loro funzioni i censori potranno richiedere, sia al consiglio, sia al direttore, ogni occorrente schiarimento; potranno farsi esibire i processi verbali delle adunanze della società e del consiglio, nonché tutti i registri, atti o documenti che bisogni loro di consultare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-34