StatutoTitolo VI

Art. 34

In vigore dal 13 ago 1890
Per l'esercizio delle loro funzioni i censori potranno richiedere, sia al consiglio, sia al direttore, ogni occorrente schiarimento; potranno farsi esibire i processi verbali delle adunanze della società e del consiglio, nonché tutti i registri, atti o documenti che bisogni loro di consultare.
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