Statuto›Titolo VII
Art. 38
In vigore dal 13 ago 1890
La società si aduna ordinariamente due volte all'anno; una prima volta non più tardi del mese di marzo, una seconda volta entro il mese di dicembre di ciascun anno; straordinariamente poi si aduna quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario, o quando la convocazione sia richiesta da dodici soci, che esporranno in iscritto i motivi della loro domanda, e salve le competenze stabilite dal presente statuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-38