StatutoTitolo VII

Art. 43

In vigore dal 13 ago 1890
Le adunanze del consiglio sono legali, presente la maggioranza dei membri che lo compongono e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Però perché una proposta sia vinta, quando il numero dei presenti sia strettamente legale, non deve riunire meno di due terzi dei votanti.
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