StatutoTitolo VIII

Art. 48

In vigore dal 13 ago 1890
I risparmi sono annotati sopra speciali libretti che si distinguono in libretti al portatore, personali o nominativi. Quelli al portatore possono avere la indicazione di un nome. I libretti nominativi sono liberi o vincolati. La cassa rilascia libretti nominativi ad un frutto maggiore dei libretti di risparmio ordinario a forma dell' della legge 15 luglio 1888 a favore: a) dei domestici; b) degli operai giornalieri; c) dei maestri e maestre elementari; d) degli agenti di bassa forza e di pubbliche amministrazioni e società. Questi libretti dovranno essere domandati al consiglio di amministrazione il quale dovrà ammetterli nome per nome con speciale deliberazione potendo anche, quando lo creda del caso, ricusarsi. L'interesse di favore cessa per cessazione o trapasso del libretto anche per titolo di successione. Gli eredi potranno però ottenere dal consiglio di amministrazione il trasporto sopra libretto o libretti intestati a nome degli eredi e dell' erede. Sopra questi libretti le persone che sono ammesse a goderne non potranno effettuare versamenti settimanali maggiori di lire quindici, ed il loro ammontare per capitale versato, esclusi gli interessi capitalizzati, non supererà mai la somma di lire mille. I versamenti eccedenti la preindicata somma di lire mille saranno infruttiferi. I libretti con frutto di favore non possono eccedere complessivamente il dieci per cento della somma totale dei depositi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-48

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo