StatutoTitolo VIII

Art. 52

In vigore dal 13 ago 1890
Sui libretti di depositi disponibili si ricevono in un solo o più versamenti sino a L. 20, 000 e per la prima volta non si può versare meno di L. 200. Le restituzioni delle somme non eccedenti le L. 1000 si fanno all' atto della domanda in ogni giorno d' apertura di cassa e per somma maggiore con disdetta preventiva di otto giorni e saranno ritirate e pagate con mandati a libretto a madre e figlia (cheques) all'ordine del depositante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-52

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