Statuto›Titolo VIII
Art. 55
In vigore dal 13 ago 1890
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di libretti per quanto concerne la emissione dei duplicati si seguiranno le norme contenute nella legge 14 luglio 1887 n. 4715 (serie 3ª).
Quando trattisi di libretti per somme non superiori alle L. 100 il consiglio potrà deliberare che non sia richiesta l' indicazione del numero del libretto perduto: che non occorra la denunzia al pretore e sia sufficiente la pubblicazione nel bollettino degli annunzi giudiziari della provincia e di un avviso da affiggersi all' albo comunale, e tutto ciò in ordine alle facoltà concesse dall' della legge 15 luglio 1888.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-55