Statuto›Titolo VIII
Art. 53
In vigore dal 13 ago 1890
Sui libretti di deposito non disponibili si ricevono in un solo o più versamenti L. 40,000 e per la prima volta non si può versare meno di L. 200.
Il ritiro è subordinato alla disdetta a forma dell' .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-53