Statuto›Titolo VIII
Art. 51
In vigore dal 13 ago 1890
Sui libretti di risparmio al portatore si ricevono in uno o più versamenti L. 1500, ma per la prima volta non si può versare meno di centesimi cinquanta.
Le restituzioni delle somme non eccedenti le L. 20 si fanno all' atto della domanda, in modo però che da un pagamento altro decorrano almeno sette giorni. Per somme superiori occorre una preventiva disdetta di giorni quattordici fino a L. 100 e di giorni ventuno per somma superiore.
Un libretto in cui il credito fra capitale, frutti e frutti dei frutti abbia raggiunto la somma di L. 6000 diventa infruttifero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-51