Statuto›Titolo VIII
Art. 50
In vigore dal 13 ago 1890
Sui libretti di risparmio nominativi si ricevono in un solo versamento sino a lire mille, ma per la prima volta non si può versare meno di centesimi cinquanta.
L' ammontare del capitale versato non può eccedere le L. 2000 e quando un libretto fra capitale e frutti abbia raggiunta la somma di L. 7000 diventa infruttifero.
Le restituzioni di somma non eccedenti le L. 50, si fanno all' atto della domanda, in modo però che da un pagamento all' altro decorrano almeno sette giorni. Per somme superiori occorre una disdetta preventiva di giorni sette fino a L. 300, di giorni quattordici fino a L. 1000 e di giorni ventuno per somma superiore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-50