StatutoTitolo VIII

Art. 49

In vigore dal 13 ago 1890
I danari versati a titolo di deposito sono annotati sopra libretti di deposito. I depositi sono disponibili e non disponibili. I depositi disponibili saranno ritirati e pagati con mandati a libretto a madre e figlia (cheques) all' ordine del depositante. Il consiglio di amministrazione determina l' interesse sopra i depositi che dovrà essere sempre minore dell' interesse sopra i risparmi e decrescente sopra i depositi a più corta scadenza e su quelli disponibili con disdetta o a vista. Può concedersi dal consiglio un frutto di favore ai depositi di società cooperative, operaie ed istituti di beneficenza fino al massimo di lire dieci mila per ciascuno istituto. Ogni concessione di tal genere è per il consiglio facoltativa, limitata, revocabile secondo l'opportunità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-49

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