Statuto›Titolo IX
Art. 59
In vigore dal 13 ago 1890
La società potrà deliberare:
a) l'associazione della cassa con altre casse di risparmio per l' esercizio del credito fondiario e agricolo con l' emissione delle cartelle, salvo l' approvazione del Governo;
b) l'associazione della cassa con altre casse di risparmio per il pagamento reciproco dei risparmi e depositi o altre operazioni di riscossioni e pagamenti;
c) il concorso alle operazioni di piccoli prestiti agli operai esercitate da società operaie o da banche cooperative.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-59