Statuto›Titolo IX
Art. 61
In vigore dal 13 ago 1890
Per circostanze straordinarie e quando lo chieda l' interesse della cassa, il consiglio potrà impiegare una parte non maggiore del 40 per cento dei fondi disponibili in acquisto di titoli non compresi sotto la lettera d) dell' , e semprechè si tratti o di titoli comunali o di cambiali di comuni o altri solidi enti morali, con scadenza non maggiore di un anno. La relativa deliberazione del consiglio dev' essere adottata col concorso almeno o col suffragio di due terzi dei suoi componenti, e i motivi della deliberazione medesima dovranno rimanere specificati nel verbale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-61