Statuto›Titolo XII
Art. 65
In vigore dal 13 ago 1890
Gli avanzi che si verificheranno nell' amministrazione della cassa non saranno mai divisibili fra i soci, ma serviranno per nove decimi ad aumentare il capitale che sta a garantire i depositi ed il rimanente un decimo sarà erogato in opere di beneficienza determinate da un regolamento approvato dalla società su proposta del consiglio.
Tal quota di un decimo potrà con deliberazione della società, su proposta del consiglio, essere portata a cinque decimi ogni qualvolta il fondo di riserva sia eguale al decimo dei depositi conforme prescrive l' della legge 15 luglio 1888.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-65