StatutoTitolo XIII

Art. 67

In vigore dal 13 ago 1890
Avvenendo che anche durante il decennio contemplato nell'articolo precedente, speciali motivi di urgenza consiglino a variare qualche disposizione del presente statuto, il consiglio che sarà in carica al tempo in cui si manifestino tali necessità, spontaneamente o dietro invito della società potrà provvedervi col concorso di tutti coloro che avranno coperta una qualsiasi carica sociale nei dieci anni immediatamente precedenti.
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