Statuto›Titolo XIII
Art. 72
In vigore dal 13 ago 1890
Quando una proposta non sia vinta in queste ultime condizioni per mancanza di uno o due voti, non s' intende per questo rigettata, ma solamente rinviata ad una successiva adunanza più numerosa.
Tutti i regolamenti menzionati nel presente statuto sono pure sottoposti a periodica revisione ogni cinque anni innanzi al consiglio in funzione aumentato di tutti i soci che hanno coperta durante il quiquennio una qualsiasi carica sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-72