Statuto›Titolo XIV
Art. 77
In vigore dal 13 ago 1890
Solamente circostanze di forza maggiore, e nei casi contemplati dalla legge, potranno determinare lo scioglimento della società, il quale per conseguenza non potrà mai dipendere dalla libera volontà dei soci.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-77