Statuto›Titolo XV
Art. 79
In vigore dal 13 ago 1890
Sono conservati tutti i soci attuali, e non si potrà procedere a nuove nomine, finché il numero non sia ridotto a quello di sessanta stabilito dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-79