Statuto›Titolo XIII
Art. 76
In vigore dal 13 ago 1890
Le disposizioni del presente titolo sono applicabili anche ai libretti già emessi per lo avanti e vengono trascritte letteralmente su quelli che si emettono in seguito per modo che acquistino un carattere quasi contrattuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-76