Statuto›Titolo XIII
Art. 74
In vigore dal 13 ago 1890
Inoltre se entro anche ciascun quinquennio contemplato nell', imperiosi ed urgenti motivi consigliassero a derogare in qualche parte ai regolamenti, variandone temporaneamente le disposizioni, specialmente in quanto riguarda le condizioni fatte dalla cassa ai suoi ricorrenti di ogni specie, il consiglio che sarà in carica al tempo in cui si manifestano tali necessità, potrà prendere le convenienti deliberazioni col concorso di tutti coloro che avranno coperta una qualsiasi carica sociale nei cinque anni immediatamente precedenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-74