Statuto›Titolo XIV
Art. 78
In vigore dal 13 ago 1890
Avvenendo il caso contemplato nel precedente articolo tutti gli avanzi che a liquidazione compiuta si trovassero nell' amministrazione, dovranno erogarsi in opere di beneficenza, da determinarsi dalla società.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-78