StatutoTitolo XIII

Art. 73

In vigore dal 13 ago 1890
Le deliberazioni della commissione di revisione dei regolamenti sono operative di per loro a datare da un mese dopo la loro pubblicazione, e devono essere prese col concorso di tanti voti favorevoli che raggiungano la metà più uno dei suoi membri. Quando per una risoluzione manchi uno o due voti può essere riproposta in una successiva adunanza più numerosa.
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