Statuto›Titolo XIII
Art. 71
In vigore dal 13 ago 1890
La commissione per la revisione dello statuto come sopra costituita, delibera a maggioranza di voti, se siano presenti più di due terzi dei suoi membri, o col concorso di tanti voti favorevoli quanti equivalgono ad un terzo più uno dei suoi membri, se il numero dei presenti sia più ristretto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-71