Statuto›Titolo VI
Art. 33
In vigore dal 13 ago 1890
La relazione di che nel precedente , non che qualunque altra comunicazione che i censori credano di fare alla società, dovrà essere presentata in precedenza al consiglio di amministrazione e portata a cognizione dei soci otto giorni almeno prima dell'adunanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-33