Statuto›Titolo V
Art. 26
In vigore dal 13 ago 1890
Il direttore può accordare proroghe al pagamento di somme dovute alla cassa, semprechè il pagamento non ne venga ritardato oltre i sei mesi dalla scadenza.
Concessa una o più proroghe entro il limite del semestre non può accordarne altre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-26