StatutoTitolo V

Art. 26

In vigore dal 13 ago 1890
Il direttore può accordare proroghe al pagamento di somme dovute alla cassa, semprechè il pagamento non ne venga ritardato oltre i sei mesi dalla scadenza. Concessa una o più proroghe entro il limite del semestre non può accordarne altre.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-06;3847#art-s-26

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