Art. 25
StatutoTitolo V

Art. 25

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In vigore dal 13 ago 1890
Il direttore quando ne abbia ricevuta facoltà dal consiglio, può nei limiti di tempo e di somma, e nei modi che gli saranno stati prescritti, eseguire gli impieghi dei fondi disponibili, mano a mano che gli si presenterà l'occasione di farlo.
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