Regolamento›Titolo V
Art. 27
In vigore dal 1 ago 1890
Il commissario di turno veglierà che gli impiegati adempiano al loro dovere, apporrà il suo visto ai libretti dei depositanti, verificherà e firmerà il processo verbale dei depositi e dei rimborsi effettuati nella seduta, il quale sarà fatto in doppia copia e rimesso tosto al direttore ed al presidente del consiglio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-27