Regolamento›Titolo V
Art. 26
In vigore dal 1 ago 1890
I commissarii, uno per mese, hanno l'obbligo di assistere alla cassa nei giorni in cui sta aperta per i depositi e le restituzioni.
L'elenco dei medesimi e il loro turno saranno sempre pubblicati al principio dell'anno. Il nome del commissario di turno resterà affisso nella stanza della cassa. I commissarii, due per turno quindicinale, hanno l'obbligo di assistere alla commissione di sconto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-26