RegolamentoTitolo IV

Art. 23

In vigore dal 1 ago 1890
Al termine di ogni mese il computista deve presentargli uno stato preciso di tutte le scadenze attive e passive ricorrenti nel mese venturo, per frutti, capitali, o per qualsiasi altra pendenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-23

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