Regolamento›Titolo IV
Art. 23
In vigore dal 1 ago 1890
Al termine di ogni mese il computista deve presentargli uno stato preciso di tutte le scadenze attive e passive ricorrenti nel mese venturo, per frutti, capitali, o per qualsiasi altra pendenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-23