Regolamento›Titolo IV
Art. 22
In vigore dal 1 ago 1890
Al seguito del processo verbale, di cui all', emette due mandati complessivi, uno di entrata ove sono registrati tutti i depositi, l'altro di uscita ove sono registrate le restituzioni; nonché quelli delle altre operazioni che hanno avuto luogo in quel giorno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-22