Regolamento›Titolo IV
Art. 17
In vigore dal 1 ago 1890
Egli è responsabile della conservazione dei depositi esistenti in cassa, che superassero l'importare della garanzia che avrà data il cassiere, e perciò dovrà prestare garanzia nella misura da stabilirsi dal consiglio d'amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-17