Regolamento›Titolo III
Art. 14
In vigore dal 1 ago 1890
Il presidente corrisponde esclusivamente colle autorità pubbliche, convoca in adunanza il consiglio, ne sottoscrive le deliberazioni insieme al segretario, e appone la sua firma a tutto ciò che viene pubblicato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-14