Regolamento›Titolo III
Art. 13
In vigore dal 1 ago 1890
Perché le deliberazioni siano legali, è necessaria la presenza di tutti i componenti il consiglio.
I partiti saranno vinti a pluralità ed il presidente avrà voto preponderante in caso di parità dei voti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-13