RegolamentoTitolo IV

Art. 19

In vigore dal 1 ago 1890
Ottenute le debite facoltà dal consiglio d'amministrazione, è incaricato di stipulare gli atti tutti componenti gli interessi della cassa, e di stare in giudizio per fare valere qualunque suo diritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-19

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