RegolamentoTitolo IV

Art. 24

In vigore dal 1 ago 1890
Il direttore ritiene presso di sè i libretti da consegnarsi ai depositanti, lasciandone soltanto un discreto numero al commissario di turno per supplire al bisogno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-24

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