RegolamentoTitolo IV

Art. 20

In vigore dal 1 ago 1890
I documenti che formano titoli di credito per la cassa devono essere dal direttore depositati nell'archivio del consiglio d'amministrazione, dei quali si terrà un'esatta nota ostensibile ad ogni richiesta dei depositanti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-20

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